È in vigore dal 17 febbraio il nuovo regolamento comunitario sull’assistenza ai viaggiatori in aereo in caso di ritardi o voli soppressi. Il 261/2004 abroga il regolamento 295 del ’91, e si fa più rigido e articolato nel prevedere le procedute dovute ai passeggeri da parte dei vettori.
I casi previsti sono: negato imbarco a passeggeri non consenzienti, cancellazione del volo, ritardo. Prima condizione, che il viaggiatore si sia presentato nei tempi stabiliti nel luogo di imbarco; che gli imprevisti non siano derivati da circostanze “eccezionali” che non si sarebbero potute evitare e infine che il viaggio non sia gratuito o offerto a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico. Esclusi questi casi, gli obblighi sono precisi e riguardano tutti i voli, charter inclusi, di compagnie europee, che partano o provengano da un aeroporto comunitario.
In caso di overbooking e di insufficienza di posti sul volo, il vettore deve prima rivolgersi a chi, volontariamente, sia disposto a rinunciare alla prenotazione “in cambio di benefici da concordare”. Se questo non basta, può negare l’imbarco anche ad altri passeggeri, versando una compensazione in denaro. Rispetto alla vecchia norma, il regolamento aumenta di quasi il doppio i rimborsi, definiti in base alle tratte aeree: 250 euro per percorsi fino a 1500 chilometri, 400 per distanze fra 1500 e 3500, 600 per tutte le altre.
Se il volo è iin ritardo, la compagnia ha l’obbligo dell’assistenza al passeggero, in misura relativa al tempo di attesa. I voli cancellati fanno scattare l’obbligo di offrire tratte alternative, eventuali pasti o soggiorni in albergo dovuti al cambio di percorso o compensi in denaro. Il regolamento definisce anche i casi in cui il vettore offre biglietti in classe inferiore o superiore a quella prevista al momento della prenotazione. Tutti gli obblighi sono definiti dalla irrinunciabilità, cioè non possono essere limitati o negati in clausole nel contratto di trasporto. Obbligatorio anche informare i viaggiatori dei loro diritti mentre, per le compagnie aeree, queste procedure non limitano la possibilità di chiedere risarcimenti a soggetti terzi, operatori tuistici o altri. Infine, ogni stato della Cee deve designare un organismo responsabile per l’applicazione del regolamento sul suo territorio.
Dal 17 febbraio sono partite le prime campagne informative ai cittadini sul nuovo regolamento. I primi aeroporti sede dell’iniziatva sono a Milano, Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid e Bruxelles.