Vi ricordate del vulcano islandese dal nome impronunciabile (Eyjafjallajökull, ndr) che nell’aprile del 2010 bloccò i cieli di mezza Europa?
Molti passeggeri che non erano diretti verso Ovest viaggiarono ugualmente, ma dotati spesso di un’assicurazione che li proteggesse da eventuali imprevisti. Altri invece rimasero a terra, con grandi disagi e affrontando spese non dovute per la permanenza in aeroporto o in albergo.
Circostanze eccezionali
Una di queste, la signora McDonagh di Dublino, consapevole dei suoi diritti, ha denunciato Ryanair per la mancata assistenza durante i giorni trascorsi forzosamente a Faro, in Portogallo, in attesa del suo volo di ritorno, e ha chiesto alla compagnia low cost u n risarcimento dani di 1130 euro, pari alle spese sostenute.
La questione è finita sul tavolo dei giudici della Corte di Giustizia UE, dopo che il Tribunale irlandese aveva chiesto ai colleghi se l’eruzione vulcanica (ovvero un evento naturale imprevedibile) rientrasse o meno fra quelle “circostanze eccezionali”, nelle quali la compagnia è esentata dal dovere di assistenza ai passeggeri. Il verdetto ha dato ragione alla signora.
Il diritto al rimborso
La Corte UE è stata chiara: è proprio in circostanze eccezionali che i viaggiatori necessitano di assistenza e hanno diritto al rimborso delle spese, senza alcun limite temporale né pecuniario. I costi che il vettore deve in ogni caso sobbarcarsi in queste evenienze “non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri”, si legge nella sentenza.
Alle compagnie resta la facoltà di non rimborsare il costo del biglietto qualora sia dimostrato che la sospensione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore, ma nessuno potrà mai negare ai passeggeri bloccati in aeroporto una sistemazione confortevole e completa, per tutto il tempo necessario fino alla riapertura dello scalo.
(05/02/2013)