Domenica 24 Novembre 2024 - Anno XXII

Passeggeri risarciti per i voli in ritardo

  I passeggeri di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo hanno diritto a un risarcimento pecuniario anche se il volo disponga di una o più coincidenze. Non incide su tale diritto il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dalle normative europee. È quanto si legge in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicata il 26 febbraio scorso, in cui si fa riferimento al Regolamento europeo n. 261/2004 il quale prevede un risarcimento compreso tra 250 e 600 euro, a seconda della durata del … Leggi tutto

Passeggeri risarciti per i voli in ritardo

 

I passeggeri di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo hanno diritto a un risarcimento pecuniario anche se il volo disponga di una o più coincidenze. Non incide su tale diritto il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dalle normative europee. È quanto si legge in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicata il 26 febbraio scorso, in cui si fa riferimento al Regolamento europeo n. 261/2004 il quale prevede un risarcimento compreso tra 250 e 600 euro, a seconda della durata del volo. Il caso su cui è intervenuta la Corte è quello di una passeggera del volo Brema (Germania) – Asunciòn (Paraguay) via Parigi (Francia) e San Paolo (Brasile). Il volo iniziale Brema-Parigi è partito con due ore e mezza di ritardo e la passeggera ha perso la coincidenza a San Paolo. La compagnia aerea del primo volo, in questo caso l’Air France, è stata condannata a corrispondere alla passeggera un risarcimento di 600 euro, ma ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che il ritardo del primo volo è stato inferiore alle tre ore. Tuttavia la Corte di Giustizia dell’UE ricorda che il regolamento comunitario riconosce diritti minimi ai passeggeri del trasporto aereo, nel momento in cui questi si trovano di fronte a tre situazioni: imbarco negato, cancellazione del volo e ritardo del volo. Nel caso del ritardo, questo deve essere valutato rispetto all’orario di arrivo previsto a destinazione dell’ultimo volo. Se non fosse così ci sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i passeggeri aerei (quelli con un unico volo e quelli con più coincidenze) che comunque subiscono uno medesimo disagio. -Gianfranco Nitti-

(27/02/2013)

 

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Info: curia.europa.eu

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