Lunedì 25 Novembre 2024 - Anno XXII

Sud Est asiatico, i termini di legge per i viaggi annullati

La federazione delle agenzie di viaggio della Lombardia ha emesso un comunicato con alcune indicazioni giuridiche sui viaggi prenotati prima del maremoto

Sud Est asiatico, i termini di legge per i viaggi annullati

Fiavet Lombardia, l’associazione regionale Lombarda delle imprese di viaggi e turismo, ha diramato una nota stampa sul caso di annullamenti e recessi delle vacanze prenotate nel Sud Est asiatico. Il comunicato cita e commenta il Decreto Legislativo 111 del ’95 e in particolare gli articoli 12, 13 e 14 riguardo all’annullamento totale o parziale dei viaggi acquistati “a pacchetto” dai tour operator. La legge, precisa Fiavet, interessa infatti chi ha acquistato vacanze nella formula “tutto compreso” e non chi ha scelto singoli servizi, organizzando in autonomia il proprio viaggio. Tra i casi di possibile controversia con il turista, il primo è quello in cui il viaggio viene annullato “per causa di forza maggiore” dal tour operator, prima della partenza. E’ il caso di vacanze prenotate nel Sud Est asiatico, in zone ora devastate dal maremoto e per le quali era partito il “warning” della Farnesina, l’indicazione di non recarsi nell’area per motivi di sicurezza. Gli esperti Fiavet, coadiuvati dall’avvocato Renato Resta, hanno elencato due alternative: 1. l’organizzatore può offrire una soluzione diversa; per esempio può indicare un’altra data per la stessa destinazione, o un’altra meta; se il valore della proposta fatta in sostituzione del viaggio annullato è inferiore, il viaggiatore ha diritto di essere rimborsato della differenza di prezzo; ne consegue che scatta il diritto al rimborso parziale anche quando si sostituisce un pacchetto relativo al periodo di capodanno con lo stesso viaggio fatto due mesi dopo, quando il suo prezzo è più basso; 2. se il viaggiatore non accetta soluzioni alternative ha diritto di richiedere il rimborso di quanto versato, entro sette giorni dalla data di cancellazione; in genere è previsto che la risposta del consumatore debba essere fornita in forma scritta entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’organizzatore di viaggi.

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Maldive
Maldive

C’è poi il caso in cui a rifiutarsi di partire è il turista stesso: la legge impone il diritto al rimborso, se l’annullamento del viaggio non è dovuto a “colpa del consumatore”. La nota Fiavet precisa che “il rifiuto da parte del consumatore di partire per un viaggio verso una destinazione dichiarata area di disastro e/o insicura dalle autorità competenti non può essere individuato come una colpa. Sia Astoi, l’associazione dei tour operator, che Fiavet, nel caso del disastro nel sud est asiatico, hanno circoscritto in questo modo i viaggi per i quali la rinuncia da parte del viaggiatore può non essere considerata sua responsabilità”. Secondo questa posizione, quindi, i tour operator restano vincolati al rimborso, nel caso di località ancora interessate dal warning. Per il Sud Est asiatico, Maldive e Malesia, ad esempio, non più coinvolte dallo “sconsiglio” della Farnesina, la situazione è differente; in questo caso c’è la possibilità che il turista, se non vuole partire, debba pagare la penale. Gli operatori, fanno sapere alla Fiavet, hanno cercato e cercheranno di soddisfare le esigenze del cliente anche in questi casi. Il terzo caso è quello del rientro forzato, per motivi di forza maggiore. La legge prevede che il turista sia rimborsato per tutti i servizi dei quali non ha usufruito: “per esempio, chi ha acquistato un soggiorno di una settimana alle Maldive comprensivo di volo e alloggio, se costretto al rientro anticipato ha diritto esclusivamente al rimborso del prezzo dell’albergo per il periodo non utilizzato. Questo anche se il mancato utilizzo dipende dal fatto che l’albergo è andato distrutto”, precisa la nota Fiavet. Nessun rimborso è dovuto invece per il trasporto, che il turista ha, in questo caso, utilizzato. Ultima precisazione Fiavet, l’annullamento di un viaggio dovuto a cause di forza maggiore non comporta anche il risarcimento danni. Il risarcimento è infatti dovuto solo in caso di mancanza o diretta responsabilità dell’operatore stesso.

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