Viaggiare spostandosi in aereo fa parte della nostra quotidianità. Milioni di persone ogni giorno viaggiano per lavoro, per turismo, per il piacere dalla conoscenza di nuovi luoghi e culture. Ma a volte il viaggio nasconde imprevisti. Può capitare di vedersi un volo cancellato, di perdere una coincidenza per un ritardo. Cosa devono fare i viaggiatori in questi casi per farsi rimborsare? Rivolgersi a una delle società che si occupano proprio di tutelare e difendere i diritti dei passeggeri i nei confronti dei vettori. Le normative in vigore consentono di richiedere il rimborso del biglietto aereo non utilizzato, chiedere i danni per il volo cancellato, il rimborso anche per ritardo dell’aereo.
L’uso dell’aereo e il numero di voli è cresciuto nell’ultimo decennio anche grazie ai voli low cost. Molte più persone e tanti giovani ne approfittano per vacanze brevi e week-end nei paesi a poche ore di volo. Ma proprio per questo l’inconveniente può succedere. A me è capitato di restare a terra per overbooking a Francoforte. Altre volte a causa dell’eruzione dei vulcani in Islanda e recentemente dell’Etna si sono verificano disagi per i passeggeri. Dal 2005 è in vigore il Regolamento 261/2004 della Commissione Europa che garantisce ai passeggeri un ampio pacchetto di diritti, inclusa una compensazione economica a titolo di risarcimento. A questo scopo sono nate società come Flightright che operano nella difesa dei diritti del passeggero.
Le tre ‘D’ del passeggero: Disagio, Diritto, Denaro
I reclami da parte dei passeggeri alle compagnie aeree, per ritardo, cancellazione volo, mancata coincidenza sono molto complesse e difficili da gestire. In molti casi viene fornita la classica risposta: “circostanze eccezionali”. Una tesi che mette al riparo da ogni obbligo di pagamento anche laddove la responsabilità ricada proprio sul vettore aereo operante.
La legislazione internazionale, comunitaria e nazionale in vigore, di interesse per i diritti dei passeggeri in caso di disservizio è piuttosto complessa da gestire privatamente. Con il Regolamento UE 261/2004 si è affermato con chiarezza che il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di fastidi per i passeggeri e le compagnie aeree sono pertanto tenute a risarcirli per i disagi subiti. Dalla normativa vigente nei casi di negato imbarco (overbooking), cancellazione del volo, ritardo prolungato, smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento del bagaglio registrato vi sono delle specifiche tutele assicurative che bisogna attivare.
Diritti dei passeggeri: rimborso per ritardo e cancellazione volo
Tra i disagi più comuni, il ritardo aereo, insieme alla cancellazione del volo, è uno dei più diffusi tra i viaggiatori. La Corte di Giustizia Europea, ha equiparato il ritardo aereo pari o superiore alle tre ore ai casi di cancellazione del volo o di negato imbarco. Per aver diritto ad un risarcimento la condizione indispensabile è che la compagnia aerea operante il volo in questione abbia sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o, se non è questo il caso, che l’aeroporto di partenza sia all”interno dell’UE. Il passeggero che ha una conferma di prenotazione valida e si trovava al check-in nei tempi stabiliti si mette in una posizione più sicura per attivare le pratiche di risarcimento. Un modo decisamente più semplice e sicuro per far valere i propri diritti e quello di affidarsi a soggetti come Flightright.
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